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D. 27/02/2004

-alle Regioni;

- agli Uffici territoriali di Governo interessati dalle probabili criticità affinchè, se richiesto e se del caso, si rendano tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di informazione e prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni stesse e/o dal Dipartimento;

- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Le Regioni interessate dall'Avviso nazionale, alle quali non sia stata preventivamente riconosciuta la capacità di emettere Avvisi meteo regionali, oppure nelle quali il Centro funzionale decentrato non sia operativo, provvederanno, nei modi ritenuti più opportuni ed adeguati, a trasmettere tale Avviso alle Province ed ai Comuni, nonchè a prendere contatto con gli Uffici territoriali di Governo interessati, ai fini di indirizzare e predisporre le attività di coordinamento e le iniziative ritenute necessarie. L'effetto di un Avviso meteo nazionale è quello di far conoscere e condividere con tutte le Regioni una prima speditiva valutazione previsionale del possibile manifestarsi di criticità almeno a scala regionale, nonchè di suggerire a ciascuna delle Regioni interessate da tali criticità ed il cui Centro Funzionale decentrato non sia operativo:

-di richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, sia per valutare i livelli di criticità nelle zone di allertamento che per svolgere, se del caso, le attività di monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti sul territorio regionale;

-di attivare il Centro Funzionale decentrato e, se del caso, gli uffici e le strutture regionali di protezione civile secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa. L'effetto di un Avviso meteo regionale, è quello di attivare presso il Centro Funzionale decentrato le attività di presidio e sorveglianza, secondo le procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa. I Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo si attiveranno per estendere, secondo i propri disciplinari, il servizio a tutto l'arco delle 24 ore e, per le 48 ore successive o, comunque, sino a quando

i) autonomamente non valutino cessate le condizioni di rischio, oppure ii) non sia stato dichiarato dall'Autorità di protezione civile competente il superamento della fase emergenziale in atto. L'effetto di tali Avvisi meteo sia regionali che nazionali è comunque quello di attivare il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile e di avviarne le attività di presidio e sorveglianza. Gli Avvisi di criticità nazionali e regionali Nelle Regioni in cui sia operativo il Centro Funzionale decentrato, all'emissione di un Avviso meteo regionale, lo stesso Centro Funzionale:

- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base della classificazione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie, si esprime sui livelli di criticità raggiungibili in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie di rischio;

- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso di criticità regionale, in cui riporta per ciascuna zona d'allerta il tipo di rischio, il livello di criticità, nonchè, se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni indicatori di criticità e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;

-assunto lo stato di attenzione, ancorchè relativo ad uno scenario di criticità ordinaria, trasmette l'Avviso di criticità regionale alla Presidenza della Giunta regionale o al soggetto da questi delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonchè ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa. Tali procedure autonomamente adottate devono altresì contemplare le azioni da porre in atto quando il livello di criticità atteso e/o riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o elevato. In tal caso dovrà essere:

-rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;

- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a ciascuna delle zone a cui è attribuito tale livello di criticità, in cui, se possibile, sarà riportato per ciascuno dei bacini idrografici coinvolti dall'evento, almeno le soglie relative ai livelli di moderata ed elevata criticità ed i livelli attuali raggiunti dagli indicatori. Nelle Regioni presso le quali non è operativo un Centro Funzionale decentrato, il Dipartimento, acquisita una intesa formale con la Regione, opera in regime di sussidiarietà attraverso il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e più dettagliatamente secondo quanto di seguito indicato. In questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, d'intesa con la Regione stessa:

- valuta, per quanto è possibile sulla base delle proprie strutture e conoscenze, nonchè delle informazioni ottenute anche attraverso altre strutture del Dipartimento stesso, gli scenari d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticità relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle relative soglie stabilite, qualora disponibili;

-dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticità regionale per la Regione interessata, in cui riporta, se possibile per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il territorio regionale, il tipo di rischio, il livello di criticità, nonchè, se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni indicatori e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;

- trasmette l'Avviso di criticità regionale così predisposto al Presidente della Giunta per l'adozione e l'ufficializzazione dello stesso, nonchè al responsabile del Centro Funzionale decentrato;

-il responsabile del Centro Funzionale decentrato dà comunicazione al Dipartimento, se e quando l'Avviso è adottato dal Presidente della Giunta regionale e, se del caso, lo dirama ai soggetti interessati, nonchè ai Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze delle Giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell' Accordo del 24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla Regione stessa. Quotidianamente il Dipartimento della protezione civile emetterà entro le ore 16:00 un Avviso di criticità idrogeologica ed idraulica nazionale, in seguito Avviso di criticità nazionale, in cui raccoglierà in forma sintetica:

-il bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale, contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;

-gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale;

- gli Avvisi di criticità emessi dalle Regioni in cui è attivo il Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonchè quelli predisposti dal Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le Regioni in cui il Centro Funzionale decentrato non è ancora attivo. Il Dipartimento della protezione civile renderà tempestivamente disponibile l'Avviso di criticità nazionale:

-alle Regioni;

- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto1998, n. 267, ed al governo delle piene. Ai fini di una pratica attuazione si delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4), originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico) presenti nelle zone di allerta. Nelle aree a rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali rischi, nonchè promuovere ed organizzare:

-un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree ed in particolare nei punti critici già identificati;

-i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioè di pronto intervento e prevenzione non strutturale. Quanto sopra dovrà essere fatto sulla base:

-delle linee guida e dei programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla Legge n. 225/92;

- dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio di cui alla Legge n. 183/89;

-dei piani di tutela delle acque di cui al Decreto legislativo n. 152/99;

-dei piani per l'assetto idrogeologico di cui alla Legge n. 267/98;

-dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Ai fini di una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione stessa, potenziare il sistema di monitoraggio meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi e la migliore definizione delle potenzialità previsionali a breve termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale. I livelli di criticità Per il rischio idrogeologico, i livelli di moderata ed elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per unità di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente all'estensione della zona d'allerta stessa. Per quanto riguarda il rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticità dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente, alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato. Tuttavia la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticità per le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, è stabilita sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse, così come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico ed il rischio idraulico ai punti successivi. Scenari d'evento e di criticità idrogeologiche La difficoltosa prevedibilità dei fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente immediata consequenzialità temporale tra l'evento meteoidrologico intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante, impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che precedono e accompagnano l'evento, tra le quali è da intendersi la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di area vasta, sia a quelle che è necessario protrarre anche dopo la fine dell'evento stesso. Gli scenari di rischio e la loro evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'ambito dei piani comunali d'emergenza. Gli scenari di moderata ed elevata criticità, stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono essere localmente confermati o modificati sulla base dell'osservazione anche speditiva di:

 

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